Nuove Linee Guida e di Coordinamento attuative del Regolamento per l’aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo.

Il Consiglio Nazionale ha approvato le nuove “Linee Guida e di Coordinamento attuative del Regolamento per l’aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo” in vigore dal 1° gennaio 2024, per il triennio 2023/2025.

Data:
22 Dicembre 2023

Nuove Linee Guida e di Coordinamento attuative del Regolamento per l’aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo.

Il Consiglio Nazionale nella propria seduta del 20 dicembre u.s. ha approvato le nuove “Linee Guida e di Coordinamento attuative del Regolamento per l’aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo” entrate in vigore il 1° gennaio 2024, per il triennio 2023/2025.

Solo per l’anno 2023, le attività formative relative al triennio in corso, saranno computate sul Portale Servizi in base a quanto prescritto dalle Linee Guida in vigore dal 1° gennaio 2020.

Qui di seguito le principali novità introdotte, applicate a tutte le attività formative svolte negli anni 2024 e 2025:

  • In caso di cancellazione dall’Ordine e reiscrizione entro 5 anni, viene riconosciuto un esonero formativo semestrale solo se la reiscrizione avviene nel secondo semestre dell’anno solare;
  • Per quanto riguarda il riconoscimento di crediti formativi per lo svolgimento di corsi abilitanti di formazione o aggiornamento si passa da un riconoscimento di 20 cfp, per lo scorso anno, a 30 cfp a partire dall’anno in corso;
  • Viene eliminato il punto 5.2 “riconoscimento di 1 cfp per ogni intervento, ai relatori durante convegni organizzati dall’Ordine”, pertanto i relatori otterranno solo i cfp in qualità di partecipanti e non di docenti;
  • Per quanto riguarda il riconoscimento di crediti formativi per la partecipazione a master e/o corsi similari verranno riconosciuti massimo 30 CFP per l’intero corso anche se diviso in moduli o annualità. Nel caso in cui tali attività non prevedano un esame finale, potranno essere riconosciuti 15 CFP ad avvenuta dimostrazione della frequenza annuale e previa verifica da parte dell’Ordine territoriale;
  • Al punto 5.4 è stato aggiunto il riconoscimento di crediti formativi per le seguenti attività:

– brevetti nell’ambito dell’architettura e del disegno industriale (nessun limite nel triennio – 4 cfp per ogni attività)

– attività non definite nei precedenti punti, nel rispetto dei principi delle presenti linee guida, individuate dai singoli Ordini Territoriali tramite motivata delibera che definirà i relativi CFP per ciascuna attività e le modalità di accreditamento (10 cfp max nel triennio)

– attività di Tutor, Coordinatore e Responsabile dei Tirocini professionali previsti dell’art. 17.5 e 18.4 del DPR 328/2001 (12 cfp nel triennio – 4 cfp per ogni attività).

  • Al punto 5.4 lettera c) vengono apportate le seguenti modifiche:

-Riconoscimento di 1 CFP per ogni articolo e saggio scientifico o di natura tecnico-professionale,

-Riconoscimento di 2 CFP per ogni articolo e saggio scientifico o di natura tecnico-professionale identificato da codice bibliografico (ISBN, ISSN, DOI),

-Riconoscimento di 4 CFP per ogni monografia o altra pubblicazione di cui si risulta autori e identificate da codice bibliografico (ISBN).

  • Al punto 6.5 viene aggiunta la possibilità, per coloro che svolgono attività formativa dall’estero, di svolgere corsi erogati anche in modalità sincrona e asincrona e non solo in presenza;
  • Viene raddoppiato l’esonero per maternità-paternità-adozione passando da una a due annualità esonerate;
  •  E’ possibile richiedere l’esonero per mancata attività indipendentemente da quando si è smesso di svolgere la professione: gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente non sono tenuti a svolgere l’attività di aggiornamento professionale continuo. Al tal fine gli aventi diritto devono presentare all’Ordine il modulo predisposto nel quale dichiarano sotto la propria personale responsabilità: di non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetti al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell’oggetto della professione, di non essere iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo, di non esercitare l’attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma (sia in forma di libero professionista sia di dipendente);
  • L’iscritto sospeso, per qualsiasi motivo è comunque tenuto ad adempiere all’obbligo formativo e durante il periodo di sospensione può e deve svolgere attività formativa. Pertanto qualsiasi tipo di sospensione, anche in termini temporali, per quanto sia una limitazione dell’attività professionale, non contempla una riduzione del numero complessivo dei crediti da maturare nel triennio, come previsto dall’art. 9 del “Codice deontologico”.

Il CNAPPC ha aumentato il numero dei crediti formativi “ordinari”, maturati in eccesso, da poter portare da un triennio al triennio successivo, arrivando a un limite massimo di 40 CFP. Inoltre gli eventuali crediti eccedenti in deontologia, discipline ordinistiche, etica e legalità della professione, verranno riportati al triennio successivo come CFP su temi della Deontologia, con un massimo di 8 CFP.

Si riportano qui di seguito i relativi allegati:

Ultimo aggiornamento

8 Maggio 2024, 11:35