FORMAZIONE OBBLIGATORIA CONTINUA

In vista della conclusione del triennio 2020/2022 e dell’inizio del nuovo triennio formativo 2023/2025 con la presente si ricordano alcune informazioni utili inerenti alla formazione continua obbligatoria.

Data:
25 Settembre 2023

FORMAZIONE OBBLIGATORIA CONTINUA

In vista della conclusione del triennio 2020/2022 e dell’inizio del nuovo triennio formativo 2023/2025 con la presente si ricordano alcune informazioni utili inerenti alla formazione continua obbligatoria.

I crediti formativi obbligatori da acquisire per ogni triennio sono 60, di cui almeno 12 CFP obbligatori in materia di discipline ordinistiche.

Per essere in regola pertanto è necessario comunque acquisire i 12 CFP sui temi delle discipline ordinistiche anche nel caso in cui siano stati maturati tutti i 48 CFP ordinari.

Il CNAPPC raccomanda l’acquisizione di un numero annuo di crediti formativi non inferiore a 10 di cui 4 cfp su temi delle discipline ordinistiche al fine di garantire la continuità nel tempo dell’aggiornamento professionale.

Il trasferimento di crediti, da un triennio all’altro, è pari a un massimo di 20 cfp nel triennio successivo; nel caso di acquisizione di un numero di cfp obbligatori maggiori a 12 nelle discipline ordinistiche sarà possibile trasferirli al triennio successivo ma come crediti ordinari.

L’unica piattaforma di riferimento ad oggi per la formazione continua obbligatoria è quella del cnappc consultabile al seguente link https://portaleservizi.cnappc.it/

Per quanto riguarda la possibilità di richiedere l’esonero formativo qui di seguito si elencano le casistiche di esonero ammesse:

maternità, paternità, adozione, affidamento (è previsto il riconoscimento contestuale di maternità e paternità);

malattia grave, infortunio che determinino l’interruzione dell’attività professionale anche parziale;

altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità;

docenti universitari a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori) iscritti nell’elenco speciale ai quali è precluso l’esercizio della libera professione (Legge n. 382/1980);

non esercizio della professione neanche occasionalmente per un anno (si andrà a dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, di non essere in possesso di partita IVA personale o societaria, né soggetti al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell’oggetto della professione, di non essere iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza né soggetti al relativo obbligo, di non esercitare l’attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma (sia in forma di libero professionista che di dipendente)).

Per ogni casistica sopra elencata sarà sempre l’iscritto a dover presentare la richiesta di esonero (anche nei casi di docenza, chiusura p.iva, cancellazione da Inarcassa) in quanto l’Ordine non esonera in automatico l’iscritto dalla formazione continua obbligatoria.

La richiesta di esonero pertanto deve essere sempre un’espressa scelta autocertificata attraverso i moduli scaricabili al seguente link  https://ordinearchitettilatina.it/modulistica/.

Anche per quanto riguarda il riconoscimento di crediti formativi ogni istanza deve essere caricata sul portale del cnappc corredata dal rispettivo modulo di autocertificazione scaricabile al link https://ordinearchitettilatina.it/modulistica/ e dal documento di identità.

In caso di cancellazione dall’Ordine Territoriale di appartenenza, e successiva re-iscrizione, si applica quanto previsto all’art. 4 dalle Linee Guida: l’obbligo formativo decorre dall’anno di re-iscrizione e i CFP da acquisire sono calcolati in modo proporzionale con riferimento al semestre (per chi si reiscrive dal 1 gennaio al 30 giugno: 20 CFP di cui 4 in materie ordinistiche; per chi si reiscrive dal 1 luglio al 31 dicembre: 10 CFP di cui 2 in materie deontologiche). Inoltre l’iscritto dovrà conseguire i CFP dell’eventuale debito formativo maturato negli anni di iscrizione precedenti alla cancellazione, fatta salva l’ipotesi in cui la re-iscrizione sia effettuata decorsi cinque anni solari dalla data di cancellazione.

In tale ultima ipotesi, gli iscritti dovranno conseguire i CFP del triennio di riferimento con le modalità sopra descritte senza beneficiare del primo anno di esenzione.

Si allegano infine le linee guida per prendere visione di tutte le tipologie di riconoscimento cfp e si ricorda che in nessun caso l’Ordine può riconoscere crediti formativi per corsi/seminari svolti con ENTI TERZI in quanto il CNAPPC ha ribadito, con apposita circolare, che si occupa personalmente di caricare i crediti relativi a eventi formativi organizzati da Enti Terzi (enti accreditati erogatori di corsi di formazione).

Non è più possibile quindi autocertificare tali attività al nostro Ordine; tutte le istanze di questa tipologia verranno automaticamente annullate.

Tutte le comunicazioni in merito a chiarimenti ed informazioni inerenti la formazione dovranno pervenire alla mail dedicata: formazione@latina.archiworld.it

Ultimo aggiornamento

6 Dicembre 2023, 10:06