RAVVEDIMENTO OPEROSO triennio 2023-2025

RAVVEDIMENTO OPEROSO: 30 giugno 2026 ultimo giorno per regolarizzare la propria posizione formativa per il triennio 2023-2025.

Data:
5 Dicembre 2025

RAVVEDIMENTO OPEROSO triennio 2023-2025

Si comunica che il CNAPPC, con circolare n. 121 del 02 dicembre u.s., ha deliberato anche per questo triennio formativo l’istituzione di un semestre di ravvedimento operoso.

Pertanto, la nuova scadenza per regolarizzare l’obbligo formativo per il triennio 2023-2025, è stata fissata al 30 giugno 2026.

Nonostante ciò il Consiglio suggerisce sentitamente, per coloro che ancora non lo avessero fatto, di terminare il prima possibile la formazione del triennio in corso anche ai fini di una migliore ripartizione dei cfp ordinari e deontologici da maturare nell’arco del triennio 2026-2028.

Al termine di tale periodo l’Ordine sarà tenuto a contattare gli iscritti che risultano non in regola con l’attività formativa del triennio 2023-2025 per definire la loro effettiva posizione durante ilperiodo di “Verifica amministrativa” stabilito, dal CNAPPC, di durata pari a 120 giorni (1 luglio – 31 ottobre 2026).

Le posizioni che risulteranno ancora irregolari a partire dal 1 novembre 2026 verranno comunicate al Consiglio di Disciplina per i conseguenti adempimenti.

Si chiarisce che durante il periodo di verifica amministrativa si potrà sanare il debito formativo esclusivamente tramite attività svolte e concluse entro il 30 giugno 2026 mentre, i crediti maturati a partire dal 1 Luglio 2026, non saranno validi per il recupero del debito ma comunque conteggiati dal sistema.

A fronte del deferimento, il Consiglio di Disciplina dovrà avviare l’iter disciplinare, assegnando le pratiche ai Collegi, verificando i fatti posti a base della violazione ex art. 44 comma 1 RD 2537/1925 e convocando, a tal fine, gli iscritti deferiti a mezzo PEC (o altro mezzo idoneo, come una raccomandata AR).

In caso di mancata risposta dell’iscritto o se vi sia motivo a giudizio disciplinare, il Collegio di Disciplina proseguirà l’iter disciplinare ex art. 44 comma 2 e seguenti del RD 2537/1925 applicando le vigenti disposizioni del Codice Deontologico.

Ultimo aggiornamento

14 Aprile 2026, 12:22