Obbligo Formativo

Riepilogo all’obbligatorietà formativa. Triennio in corso 2023/2025

in base alle Linee Guida del CNAPPC aggiornate con delibera del 20 dicembre 2023 e entrate in vigore il 1° gennaio 2024:

CHI E’ SOGGETTO ALL’OBBLIGO

tutti gli architetti iscritti all’Albo sono soggetti all’obbligatorietà formativa, con l’esclusione di quelli al primo anno di iscrizione e di coloro che hanno compiuto il 70°anno di età con almeno 20 anni di iscrizione al proprio Ordine. Sono previsti ESONERI dall’obbligatorietà formativa, come da punto 7 delle Linee Guida del CNAPPC.

DA QUANDO DECORRE L’OBBLIGO

l’obbligo di aggiornamento professionale decorre dal 01 gennaio 2014.

DA QUANDO DECORRE L’OBBLIGO PER I NEOISCRITTI

per chi si iscrive ad un Ordine territoriale per la prima volta (prima iscrizione all’Albo) l’obbligo formativo decorre dal 01 gennaio dell’anno successivo a quello dell’iscrizione ottenendo il riconoscimento di eventuali crediti formativi maturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all’Albo e l’inizio dell’obbligo formativo.

NUMERO DI CREDITI FORMATIVI DA RAGGIUNGERE OBBLIGATORIAMENTE ENTRO IL TRIENNIO 2023-2025

il CNAPPC ha deliberato, previa approvazione del Ministero, il mantenimento dei 60 cfp da acquisire anche nel triennio 2023/2025 (così come nel primo triennio 2014/2016, nel secondo 2017/2019 e nel terzo 2020/2022) di cui 48 cfp ordinari e 12 cfp sulla tematica obbligatoria delle discipline ordinistiche. Nonostante sia venuto meno l’obbligo di acquisizione di un numero minimo di cfp annuali, si fa presente che CNAPPC e Ordini territoriali raccomandano l’acquisizione di un numero annuo di CFP non inferiore a 20 dei quali 4 CFP su temi della deontologia, delle discipline ordinistiche, dell’etica e della legalità nella professione, al fine di garantire la continuità nel tempo dell’aggiornamento professionale
Eventuali crediti formativi maturati in eccesso (maggiori di 60 cfp) verranno automaticamente traslati da un triennio al successivo nel limite massimo di 40 cfp ordinari mentre, gli eventuali crediti eccedenti in deontologia, discipline ordinistiche, etica e legalità della professione, verranno riportati al triennio successivo come CFP su temi della Deontologia, ma con un massimo di 8 CFP.

DOVE “VISUALIZZARE” I COMPLESSIVI CFP MATURATI

Per accedere alla piattaforma che consente di gestire e monitorare la propria posizione formativa collegarsi al seguente link https://portaleservizi.cnappc.it/.

COSA SI PUO’ FARE TRAMITE LA PIATTAFORMA DEL CNAPPC
  • verificare i cfp maturati attraverso la partecipazione agli eventi formativi accreditati dai vari Ordini degli Architetti e dagli Enti autorizzati dal CNAPPC
  • consultare l’offerta formativa comprensiva di tutti i corsi/eventi programmati sia dall’Ordine di Latina che dagli altri Ordini degli Architetti italiani
  • prenotarsi on line a corsi ed eventi formativi anche a livello nazionale
  • chiedere l’esonero dall’obbligatorietà formativa (se si rientra nelle casistiche indicate all’interno del sito web nell’apposita sezione)
  • autocertificare in modo autonomo alcune attività formative (esclusivamente quelle elencate nel menu a tendina nell’ambito dell’apposita sezione “CERTIFICAZIONI”)
    NON SI PUO’ USARE lo strumento dell’autocertificazione per comunicare all’Ordine cfp attribuiti per la partecipazione a corsi e/o eventi organizzati dagli Ordini degli Architetti territoriali, in quanto sono stati già attribuiti d’ufficio dall’Ordine di competenza a ciascun iscritto.
COSA COMPORTA L’INOSSERVANZA DELL’OBBLIGO

il triennio formativo costituisce il riferimento temporale per tutti gli iscritti anche ai fini dell’applicazione delle sanzioni disciplinari.
Si fa presente che le vigenti Linee Guida recitano quanto segue: l’inosservanza dell’obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

Entro 120 giorni dalla scadenza del triennio formativo, il Consiglio dell’Ordine esplica tutte le procedure per la verifica amministrativa degli adempimenti formativi dei propri iscritti attraverso il contraddittorio. Al termine dei 120 giorni previsti per la verifica, l’Ordine territoriale fornirà al Consiglio di Disciplina il report definitivo dell’attività formativa svolta dagli iscritti che risultano inadempienti.
L’iscritto sospeso, per qualsiasi motivo, è comunque obbligato ad adempiere all’obbligo formativo, e durante il periodo di sospensione può e deve svolgere attività formativa. Pertanto qualsiasi tipo di sospensione, anche in termini temporali, per quanto sia una limitazione dell’attività professionale, non contempla una riduzione del numero complessivo dei crediti da maturare nel triennio, come previsto dall’art. 9 del “Codice deontologico”.

Semestre di ravvedimento operoso
triennio 2020/2022

Il CNAPPC con circolare n. 60 del 14 giugno u.s., informa che:

“alla luce della richiesta, della Federazione Ordini Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori dell’Emilia Romagna del 29 maggio u.s., di posticipo scadenza ravvedimento operoso in materia di CFP, ritenendo ragionevoli e opportune le argomentazioni avanzate dalla Federazione stessa, ritiene doveroso e utile accogliere l’istanza in oggetto. Tuttavia, non essendo possibile, al momento, differenziare proroghe selettive per singoli Ordini o gruppi di Ordini, l’unico modo per soddisfare la richiesta è estendere la proroga del Ravvedimento operoso a tutti gli Ordini provinciali.

Per questo motivo il CNAPPC ha deliberato la nuova scadenza per regolarizzare l’obbligo formativo per il triennio 2020-2022, che viene stabilita al 31 dicembre 2023”.

Ultimo aggiornamento

24 Gennaio 2024, 11:22